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Il Regolamento della Camera

Parte II - Procedimento Legislativo
Capo XX - Dei Progetti di Legge Costituzionale
  • Art. 97
    1. Nella prima deliberazione, prevista nell'art. 138 della Costituzione per i progetti di legge costituzionale o di revisione della Costituzione, si applicano le procedure stabilite per i progetti di legge ordinaria.
    2. Dopo la prima deliberazione il progetto di legge è trasmesso al Senato.
    3. Se il progetto è modificato dal Senato, la Camera lo riesamina a norma del comma 2 dell'articolo 70.

INDICE DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA